TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Denominazione e sede
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È costituita l’Organizzazione di volontariato denominata “LINFA - Associazione contro il cancro” che assume la forma giuridica di Associazione.
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L’Organizzazione ha sede in Vicenza, Via Lussemburgo, n. 55.
Art. 2 - Statuto
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L’Organizzazione di volontariato “LINFA - Associazione contro il cancro” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della Legge n. 266 del 1991, delle Leggi regionali, statali e dei principi dell’ordinamento giuridico.
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L’Assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.
Art. 3 - Efficacia dello statuto
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Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Organizzazione.
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Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Organizzazione stessa.
Art. 4 - Modificazione dello statuto
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Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della Assemblea, e con la maggioranza dei due terzi (maggioranza assoluta) dei componenti.
Art. 5 - Interpretazione dello statuto
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Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.
TITOLO II: FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
Art. 6 - Finalità nell’obiettivo
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Le specifiche finalità che la “LINFA - Associazione contro il cancro” vuole perseguire si possono collegare con l’obiettivo di una generica Organizzazione di volontariato, ai sensi della D.G.R. 2123 del 3 Maggio 1993, di seguito riassunto:
OBIETTIVO SOCIO-SANITARIO, riguardante le attività dirette immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e che si estrinsecano in interventi a sostegno dell’attività sanitaria di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psicosociale e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, in assenza dei quali l’attività sanitaria non può svolgere e produrre effetti.
Tale scopo potrà anche essere finalizzato mediante la gestione, l’organizzazione ed amministrazione di presidi ospedalieri ed analoghe attività, secondo gli indirizzi ed i contenuti dei piani sanitari nazionali e regionali.
Al fine di poter dare sempre un servizio migliore proiettato al soddisfacimento dei bisogni primari collettivi sanitari presenti e futuri, l’Organizzazione potrà inoltre promuovere:
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attività di studio e ricerca nel settore della lotta contro il cancro;
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attività di formazione professionale nel campo sanitario ed assistenziale destinate a giovani medici per favorirne l’inserimento sociale e professionale, nonché sviluppare l’attività di formazione di volontariato;
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organizzare e partecipare ad attività di sviluppo e ricerca scientifica nel campo socio-sanitario anche in collaborazione con altri Enti nazionali ed esteri e mediante utilizzo di idonei mezzi di comunicazione.
In questo ambito inoltre l’Organizzazione riconoscendosi priva di qualsiasi finalità lucrativa e costituitasi come realtà sociale potrà collaborare con tutte le Associazioni di volontariato liberamente costituite aventi finalità di assistenza sanitaria e sociale.
Art. 7 - Ambito di attuazione delle finalità
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L’Organizzazione di volontariato opera nell’ambito della Regione Veneto e del territorio Italiano.
TITOLO III: I SOCI
Art. 8 - Ammissione
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Sono aderenti dell’Organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’Organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
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L’ammissione all’Organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Comitato Direttivo.
Art. 9 - Diritti
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Gli aderenti all’Organizzazione hanno il diritto di eleggere gli Organi dell’Organizzazione.
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Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo statuto.
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Gli aderenti all’Organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di Legge (oppure nei limiti stabiliti dalla Organizzazione stessa).
Art. 10 - Doveri
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Gli aderenti all’Organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Organizzazione è animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, buona fede, onestà, proibità, rigore morale, ecc..
Art. 11 - Esclusione
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L’aderente all’Organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Organizzazione.
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L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni della persona (o secondo le disposizioni stabilite dal regolamento).
TITOLO IV: GLI ORGANI
Art. 12 - Indicazione degli Organi
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Sono Organi dell’Organizzazione l’Assemblea, il Comitato Direttivo, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
CAPO I: L’Assemblea
Art. 13 - Composizione
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L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Organizzazione.
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L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organizzazione.
Art. 14 - Convocazione
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L’Assemblea si riunisce una volta per anno (o su convocazione del Presidente).
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Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto contenente l’ordine del giorno.
Art. 15 - Validità dell’Assemblea
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In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
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In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Art. 16 - Votazione
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L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza (o con 2/3) di voti dei componenti.
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I voti sono palesi, in ogni caso si ritiene che eventuali nomine o giudizi dati nei confronti di persone che aderiscono o hanno intenzione di aderire all’Associazione sono da considerare a scrutinio segreto.
Art. 17 - Verbalizzazione
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Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea vengono riassunte nel verbale di Assemblea, redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea, e sottoscritto dal Presidente.
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Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell’Organizzazione.
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Ogni aderente dell’Organizzazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne delle copie.
CAPO II: Il Comitato Direttivo
Art. 18 - Composizione
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Il Comitato Direttivo è composto in numero variabile da 5 a 11 membri, eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.
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Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando sono presenti n. 50+1 componenti.
Art. 19 - Presidente del Comitato Direttivo
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Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Comitato Direttivo.
Art. 20 - Durata e funzioni
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Il Comitato Direttivo, che dura in carica per il periodo di 5 anni, può essere revocato dall’Assemblea con la maggioranza dei 2/3.
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Il Comitato Direttivo svolge, su indicazioni dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Organizzazione di volontariato.
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Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta.
CAPO III: Il Presidente
Art. 21 - Elezione
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Il Presidente viene eletto tra i componenti dell’Assemblea a maggioranza assoluta.
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Può essere eletto Presidente il componente dell’Assemblea che abbia raggiunto l’età di 30 anni.
Art. 22 - Durata
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Il Presidente dura in carica 3 anni.
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La carica di Presidente può essere revocata con la maggioranza dei 2/3 dell’Assemblea.
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Un mese prima della scadenza, il Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.
Art. 23 - Funzioni
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Il Presidente rappresenta l’Organizzazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Organizzazione.
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Il Presidente presiede l’Assemblea, il Comitato Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
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Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell’Organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
CAPO IV: Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 24 - Composizione
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, nominati inizialmente dai fondatori e successivamente dall’Assemblea.
Art. 25 - Durata e funzioni
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I Revisori dei Conti durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
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I Revisori dei Conti provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, controllano i rendiconti preventivi e consuntivi esprimendo le loro osservazioni in apposita relazione e verificano le consistenze di cassa. Essi possono assistere alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. Essi riferiscono al Comitato Direttivo e le loro riunioni devono risultare da apposito verbale.
TITOLO V: LE RISORSE ECONOMICHE
Art. 26 - Indicazione delle risorse
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Le risorse economiche dell’Organizzazione sono costituite da:
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beni, immobili e mobili;
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contributi e quote associative;
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donazioni e lasciti;
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attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
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ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della Legge n. 266/91.
Art. 27 - I beni
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I beni dell’Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
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I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Organizzazione e sono ad essa intestati.
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I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Organizzazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’Organizzazione e che può essere consultato dagli aderenti.
Art. 28 - Contributi
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I contributi ordinari, stabiliti dall’Assemblea, sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti.
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I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall’Assemblea.
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I Soggetti che elargiscono contributi straordinari sono considerati “benemeriti”.
Art. 29 - Erogazioni, donazioni e lasciti
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Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione.
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I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione.
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Il Presidente attua le delibere dell’Assemblea e compie i relativi atti giuridici.
Art. 30 - Proventi derivanti da attività marginali
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I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Organizzazione.
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L’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere in armonia con le finalità statutarie dell’Organizzazione e con i principi della Legge n. 266/91.
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Il Presidente dà attuazione alla delibera dell’Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.
Art. 31 - Devoluzione dei beni
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In caso di scioglimento o cessazione dell’Organizzazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad una Organizzazione analoga (previa apposita Assemblea straordinaria e consenso della maggioranza dei 3/4 degli aderenti).
TITOLO VI: IL BILANCIO
Art. 32 - Bilancio e conto consuntivo
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I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali a decorrere dal 31 Dicembre 1999.
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Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
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Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Art. 33 - Formazione e contenuto del bilancio
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Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
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Il conto consuntivo è elaborato dal Comitato Direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
Art. 34 - Controllo sul bilancio
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I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono controllati dal Comitato Direttivo.
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Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
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Eventuali rilievi critici a spese o a entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all’Assemblea.
Art. 35 - Approvazione del bilancio
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Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea, nella stessa seduta, con voto palese e con la maggioranza di 50+1.
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Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Organizzazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
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Il conto consuntivo è approvato dall’Assemblea, con voto palese, e con la maggioranza di 50+1.
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Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’Organizzazione entro 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
TITOLO VII: LE CONVENZIONI
Art. 36 - Deliberazioni delle convenzioni
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Le convenzioni tra l’Organizzazione di volontariato ed altri Enti e Soggetti sono deliberate dal Comitato Direttivo con la maggioranza di 50+1.
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Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell’Organizzazione.
Art. 37 - Stipulazione della convenzione
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La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Organizzazione di volontariato.
Art. 38 - Attuazione della convenzione
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Il Comitato Direttivo delibera (o il Presidente decide) sulle modalità di attuazione della convenzione.
TITOLO VIII: DIPENDENTI E COLLABORATORI
Art. 39 - Dipendenti
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L’Organizzazione di volontariato può assumere dei Dipendenti, nei limiti previsti dalla Legge n. 266/91.
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I rapporti tra l’Organizzazione ed i Dipendenti sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall’Organizzazione.
I Dipendenti sono, ai sensi di Legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.
Art. 40 - Collaboratori di lavoro autonomo
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L’Organizzazione di volontariato, per sopperire a specifiche esigenze, può giovarsi dell’opera di Collaboratori di lavoro autonomo.
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I rapporti tra l’Organizzazione ed i Collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge e dal contratto collettivo di lavoro dei parasanitari.
I Collaboratori di lavoro autonomo sono assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi di Legge e di regolamento.
TITOLO IX: LA RESPONSABILITÀ
Art. 41 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti
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Gli aderenti all’Organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 266/91.
Art. 42 - Responsabilità dell’Organizzazione
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L’Organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Art. 43 - Assicurazione dell’Organizzazione
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L’Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Organizzazione stessa.
TITOLO X: RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Art. 44 - Rapporti con altri Enti e Soggetti
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L’Organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri Soggetti pubblici o privati.
TITOLO XI: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45 - Disposizioni finali
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Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.